Regolamento regionale 15 luglio 1991, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 15 luglio 1991, n. 1

Attuazione della legge regionale 5 aprile 1991, n. 15, recante interventi regionali a favore di animali improduttivi e a fine carriera.

(B.U. 23 luglio 1991, n. 32)

Art. 1

(Limiti)

1. Il contributo per l’abbattimento di animali improduttivi o a fine carriera è erogato per i bovini e gli ovi-caprini per un numero di animali non superiore al 10% di quelli presenti nell’allevamento al momento della sottoposizione dello stesso alle prove diagnostiche per tubercolosi e brucellosi in fase di avvio della bonifica sanitaria.

2. Per gli allevamenti di piccole dimensioni, per i quali l’applicazione della percentuale di cui al comma uno non permetta l’abbattimento di alcun animale, è concessa la possibilità di abbattere un capo.

Art. 2

(Competenze)

1. La valutazione dell’animale è effettuata dalla Commissione di valutazione del bestiame destinato all’abbattimento di cui all’art. 4 della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 3

(Entità del contributo)

1. Il contributo non può superare il 70% del valore massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale relativamente agli animali dichiarati inguaribili a seguito delle operazioni di bonifica sanitaria, in applicazione del programma regionale di bonifica sanitaria.

2. Per i riproduttori di sesso maschile il contributo non può superare il 20% del valore massimo determinato ai sensi del comma uno.

Art. 4

(Presentazione degli animali per la valutazione)

1. I proprietari degli animali ritenuti improduttivi o a fine carriera possono sottoporli alla valutazione, entro e non oltre il 31 agosto, in occasione delle fiere, rassegne e mercati del Comune di Aosta o di altri Comuni da individuare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

(Procedure)

1. Ai fini della concessione del contributo la macellazione deve avvenire entro i quindici giorni seguenti a quello della valutazione dell’animale.

2. La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio produzione agricola e zootecnico dei Servizi agrari ed affari generali dell’Assessorato dell’agricoltura, foreste ed ambiente naturale allegando la dichiarazione veterinaria di avvenuta macellazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.